OBBLIGHI DI TRASPARENZA Legge 124/2017

Il disposto della L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
– società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
– società di persone (Snc, Sas);
– ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
– società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
– Stato;
– Enti locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
– Istituzioni universitarie;
– Istituti autonomi case popolari;
– Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
– Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
– Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
– Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
– Agenzie fiscali;
– Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).

Devono essere oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 euro: se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo pubblicitario.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti vantaggi:
– sovvenzioni;
– sussidi;
– contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
– vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
– la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

ANNO 2020 - MRSGPP84D13I549Z